(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 48 del 28 novembre 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 3528 del 2
ottobre 2006.
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte dei conti il 17 novembre 2006, registro n. 1,
foglio n. 34
                               Art. 1.

   1. L'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15
settembre 1999, n. 51, e' cosi sostituito:
   «Art.  6 (Valutazione punteggi). - 1. La valutazione del punteggio
delle  domande  si  esegue  in  base  alle disposizioni previste agli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della
giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche. Per
la  valutazione  della  capacita'  economica  vale,  in  sostituzione
dell'art. 12, comma 1, dello stesso decreto, il seguente comma 2:
   2.  Per  la  capacita' economica e' attribuito, in base al reddito
complessivo  percepito  dalla  famiglia  nell'anno  2005, il seguente
punteggio:
   a) 10 punti per un reddito fino a euro 5.600,00;
   b) 9 punti per un reddito da euro 5.600,01 a euro 6.500,00;
   c) 8 punti per un reddito da euro 6.500,01 a euro 7.400,00;
   d) 7 punti per un reddito da euro 7.400,01 a euro 8.300,00;
   e) 6 punti per un reddito da euro 8.300,01 a euro 9.200,00;
   f) 5 punti per un reddito da euro 9.200,01 a euro 10.100,00;
   g) 4 punti per un reddito da euro 10.100,01 a euro 11.000,00;
   h) 3 punti per un reddito da euro 11.000,01 a euro 11.900,00;
   i) 2 punti per un reddito da euro 11.900,01 a euro 12.800,00;
   j) 1 punto per un reddito da euro 12.800,01 a euro 13.700,00.».