(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 novembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3528 del 2 ottobre 2006. Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2006, registro n. 1, foglio n. 34 Art. 1. 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e' cosi sostituito: «Art. 6 (Valutazione punteggi). - 1. La valutazione del punteggio delle domande si esegue in base alle disposizioni previste agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche. Per la valutazione della capacita' economica vale, in sostituzione dell'art. 12, comma 1, dello stesso decreto, il seguente comma 2: 2. Per la capacita' economica e' attribuito, in base al reddito complessivo percepito dalla famiglia nell'anno 2005, il seguente punteggio: a) 10 punti per un reddito fino a euro 5.600,00; b) 9 punti per un reddito da euro 5.600,01 a euro 6.500,00; c) 8 punti per un reddito da euro 6.500,01 a euro 7.400,00; d) 7 punti per un reddito da euro 7.400,01 a euro 8.300,00; e) 6 punti per un reddito da euro 8.300,01 a euro 9.200,00; f) 5 punti per un reddito da euro 9.200,01 a euro 10.100,00; g) 4 punti per un reddito da euro 10.100,01 a euro 11.000,00; h) 3 punti per un reddito da euro 11.000,01 a euro 11.900,00; i) 2 punti per un reddito da euro 11.900,01 a euro 12.800,00; j) 1 punto per un reddito da euro 12.800,01 a euro 13.700,00.».